Normative.
L’attività di pulizia, , disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è stata disciplinata dal legislatore con una duplice finalità. Con l’adozione della legge 25 gennaio 1994, n 84 si è inteso innanzitutto preservare la salute dei cittadini in generale e dei lavoratori del settore in particolare. Le attività in questione comportano infatti l’utilizzo di agenti chimici potenzialmente dannosi per l’ambiente. Ciò ha spinto il legislatore a circoscrivere l’abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico-professionali ritenuti idonei a minimizzare l’impatto inquinante dell’attività. Occorre precisare che a partire dal 2 febbraio 2007 l’obbligo del possesso di requisiti tecnico-professionali vige per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Ciò a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3. Altro obiettivo della normativa è quello di elevare il grado di moralità e di affidabilità degli operatori del settore precludendone l’accesso ai soggetti non in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.
Principali leggi e normative a regolamentazione delle campagne di derattizzazione
Elenco delle principali normative che regolamentano le campagne di derattizzazione: impiego di sostanze tossiche, smaltimento delle carcasse e caratteristiche dei contenitori.
Contenuto dell’atto Data
Ministero della salute
ORDINANZA 10 febbraio 2012
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
- Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente, è prorogato di ulteriori 24 mesi (vale a dire fino all’8 marzo 2014).
Pubblicato in: GU n. 58 del 9 marzo 2012
10-02-2012
Ministero della salute
ORDINANZA 14 gennaio 2010
In sintesi:
- Al termine delle campagne di derattizzazione, le ditte specializzate devono provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
- Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente, è prorogato di ulteriori 24 mesi (vale a dire fino al 9 febbraio 2012).
Pubblicato in: GU n. 33 del 10 febbraio 2010
14-01-2010
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
DECRETO 31 luglio 2009
In sintesi:
- I produttori di topicidi e ratticidi sono autorizzati ad apportare variazioni al testo delle etichette, inserendo ulteriori frasi cautelative atte ad assicurare il corretto impiego dei prodotti in conformità alle nuove disposizioni in materia.
Pubblicato in: GU n. 186 del 12 agosto 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
CIRCOLARE 7 aprile 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
CIRCOLARE 3 aprile 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ORDINANZA 19 marzo 2009
In sintesi:
- Sono state semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per i produttori di topicidi e ratticidi, qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche dei preparati né sulla loro efficacia.
Pubblicato in: GU n. 79 del 4 aprile 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ORDINANZA 18 dicembre 2008
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
- Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con indicazione della presenza del veleno e delle sostanze utilizzate.
- I produttori di topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso dei prodotti commercializzati in forma di esca alimentare, la loro somministrazione deve essere effettuata esclusivamente in contenitori con accesso al solo animale bersaglio.
- A partire dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la presente Ordinanza ha efficacia di 12 mesi (vale a dire fino al 16 gennaio 2010).
Pubblicato in: GU n. 13 del 17 gennaio 2009
18-12-2008
marzo 2009 recanti «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
In sintesi:
- I produttori di topicidi e ratticidi sono autorizzati ad apportare variazioni al testo delle etichette, inserendo ulteriori frasi cautelative atte ad assicurare il corretto impiego dei prodotti in conformità alle nuove disposizioni in materia.
Pubblicato in: GU n. 186 del 12 agosto 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
CIRCOLARE 7 aprile 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
CIRCOLARE 3 aprile 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ORDINANZA 19 marzo 2009
In sintesi:
- Sono state semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per i produttori di topicidi e ratticidi, qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche dei preparati né sulla loro efficacia.
Pubblicato in: GU n. 79 del 4 aprile 2009
19-03-2009
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ORDINANZA 18 dicembre 2008
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
- Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con indicazione della presenza del veleno e delle sostanze utilizzate.
- I produttori di topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso dei prodotti commercializzati in forma di esca alimentare, la loro somministrazione deve essere effettuata esclusivamente in contenitori con accesso al solo animale bersaglio.
- A partire dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la presente Ordinanza ha efficacia di 12 mesi (vale a dire fino al 16 gennaio 2010).
Pubblicato in: GU n. 13 del 17 gennaio 2009
18-12-2008